Si tratta di diritti inviolabili, essenziali, insopprimibili e caratterizzanti l'Ordinamento giuridico, in ragione dei beni che essi vanno di volta in volta a tutelare (si tratta dei principi di cui agli artt. 1-12 Cost, ed alla successiva parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini; così ad es., il diritto di libertà personale (art. 13), il diritto alla salute (art. 32), etc).
La Carta costituzionale ne fa espressamente riferimento all'art. 2, provvedendo altresì ad ampliarne il riconoscimento mediante la clausola di cui all' art. 10 Cost. (ossia tramite le Convenzioni di carattere internazionale sui diritti dell'uomo).
Tra i diritti fondamentali, vi è ovviamente anche quello alla salute, di cui all'art. 32 Cost. e la cui lesione impone il risarcimento del danno a prescindere dalla attitudine dello stesso a produrre conseguenze sulla capacità di produrre reddito del danneggiato (danno biologico).